Detrazioni fiscali 50%, 65% e bonus mobili: tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiare e dettagliate spiegazioni sulle recenti novità relative alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico negli edifici.

Ricordiamo che il Dl 63/2013 (convertito in Legge 90/2013), in vigore dal 6 giugno, ha prorogato al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 solo per i condomini) le detrazioni Irpef del 55% per interventi di efficientamento energetico degli edifici, aumentandone contestualmente la percentuale al 65%, e anche le detrazioni del 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie.

Inoltre, tra le novità vi è anche la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori di ristrutturazione, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.

Riassumiamo qui di seguito i principali contenuti della Circolare n. 29/E, rimandando in ogni caso ad una lettura completa del documento per ulteriori approfondimenti .

Detrazioni fiscali 65% (ex 55%) per efficientamento energetico

L’Agenzia premette che la proroga di tali detrazioni non ha in alcun modo modificato l’impianto normativo di riferimento; quindi “restano valide, in quanto compatibili, le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.”

Nella Circolare inoltre si ricorda che le detrazioni per pompe di calore, impianti geotermici e scaldacqua a pompa di calore, inizialmente escluse dalla proroga al 31/12/2013, sono state poi reintrodotte in fase di conversione in legge del Dl 63/2013. Per tali tipologie di interventi, precisa l’Agenzia delle Entrate, “si ritiene che le modifiche apportate dalla legge di conversione [innalzamento dal 55% al 65% ed estensione al 31/12/2013, ndr] siano applicabili fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione.”

Per quanto riguarda l’estensione dell’agevolazione al 30 giugno 2014 per i soli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, l’Agenzia ricorda le recenti modifiche al codice civile relative al condominio introdotte dalla Legge 220/2012:

“L’art. 1117 del codice civile (Parti comuni dell’edificio) stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.”

Detrazioni 50% (ex 36%) per ristrutturazioni edilizie e 65% per adeguamento antisismico

L’Agenzia ricorda come la detrazioni per ristrutturazioni edilizie, essendostabilizzata all’interno del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dopo il 31 dicembre 2013 non scomparirà ma bensì – in assenza di ulteriori interventi normativi – tornerà alla precedente percentuale del 36%.

La stessa cosa potrebbe accadere per le spese sostenute per interventi diadeguamento antisismico degli edifici, che dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 sono detraibili al 65%. A questo riguardo, non ci si deve fare ingannare dal fatto che la percentuale del 65% è la medesima alla quale sono state portate le detrazioni del 55% (oggi 65%, appunto) per l’efficientamento energetico degli edifici. Infatti, la disciplina applicabile alla detrazione del 65% per l’antisismica, in termini di modalità di pagamento, documentazione da conservare, ecc., è la medesima prevista per le detrazioni del 50%.

La Circolare, inoltre, contiene ulteriori utili chiarimenti sui beneficiari e sulle tipologie di immobili che possono accedere alla detrazione per interventi antisismici.

Bonus mobili ed elettrodomestici

L’Agenzia affronta i numerosi dubbi che avevano accompagnato l’uscita di questa novità, che prevede la possibilità di detrarre al 50% le “ulteriori spese documentate”  per “l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

L’Agenzia elenca tutte le tipologie di interventi alle quali la detrazione in esame può essere collegata, e cioè:
• di manutenzione ordinaria (lett. a) art. 3 Dpr 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
• di manutenzione straordinaria, (lett. b) art. 3 Dpr 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
• di restauro e di risanamento conservativo, (lett. c) art. 3 Dpr 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
• di ristrutturazione edilizia, (lett. d) art. 3 Dpr 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
• di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, (lettere c) e d) art. 3 Dpr 380/2001), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Un’altra importante precisazione riguarda la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati i lavori di ristrutturazione (e/o sostenute le relative spese), per poterli collegare al bonus mobili/elettrodomestici. L’agenzia ritiene “che il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 [data di entrata in vigore del ‘Decreto Crescita’, che aveva innalzato la percentuale dal 36% al 50%, ndr] per gli interventi edilizi in precedenza elencati, come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame, essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto  sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.”

Ciò che importa, quindi, è che la data di inizio lavori sia “anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici”, anche se “non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione”.

L’Agenzia precisa anche quali tipologie di mobili ed elettrodomestici possono usufruire del bonus. Innanzitutto essi debbono essere nuovi (“detto requisito deve ritenersi assolutamente implicito nella ratio della disposizione”) e, altrettanto importante, “il loro acquisto è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi di cui..”.

A titolo esemplificativo, tra i mobili agevolabili rientrano “letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.”

Sono invece esclusi “gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.”

Per ciò che riguarda gli elettrodomestiici, oltre ai requisiti già fissati dalla norma (“di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, …”), l’Agenzia fa riferimento all’Allegato B1 del Dlgs 151/2005, “secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.”

Infine, una significativa novità sulla forma di pagamento per l’acquisto di mobili/elettrodomestici: infatti, se per gli interventi di ristrutturazione rimane fermo l’obbligo di pagare mediante bonifico bancario o postale, “per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.”

Nel corso dei prossimi giorni, tutte le pagine di Nextville dedicate alle detrazioni del 50% e del 65% saranno aggiornate alle ultime novità.

Fonte: Nextville

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